Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato da Governo e parti sociali nell’aprile scorso, sono state introdotte importanti novità in ordine agli adempimenti delle aziende in tema di trattamento dei dati, adempimenti che riguardano sostanzialmente le modalità di ingresso del personale e dei fornitori esterni, le regole inerenti pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti e, più in generale, le norme relative all’organizzazione degli spazi comuni e alla sicurezza dei lavoratori.
Quanto alle modalità di ingresso, il suddetto Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea che dovrà essere effettuata da una figura all’uopo incaricata, da nominarsi come autorizzata al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità del trattamento (la rilevazione della temperatura corporea, infatti, se associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali).
Il Garante della Privacy precisa poi che, in osservanza al principio di “minimizzazione” è vietata la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, mentre è ammessa la sola registrazione della circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque solo ove risulti necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Aggiungasi che, seppur non obbligatorio, si ritiene preferibile approntare e fornire ai lavoratori (ma non agli esterni) un’apposita informativa, che andrà debitamente sottoscritta, che specifichi tra le finalità anche quelle della raccolta dati finalizzata all’emergenza Covid e che indichi i tempi di conservazione dei dati che non siano limitati all’emergenza stessa, essendoci la possibilità che gli stessi siano trasmessi al Ministero della Salute, all’ATS o ad altro organo deputato per eventuali indagini epidemiologiche, con l’ulteriore avviso che in caso di mancato conferimento dei dati sarà impossibile accedere ai locali aziendali.
Il Protocollo precisa infine che, qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, occorre prestare attenzione a raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19 (“ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi“).
Si segnala da ultimo che, in caso di dipendente affetto da Covid-19, il datore di lavoro dovrà tempestivamente avvisare le istituzioni competenti e le autorità sanitarie (le sole competenti ad informare i contatti stretti del contagiato), non potendo invece effettuare comunicazioni intra o extra-aziendali circa la salute del dipendente, salvo che lo prevedano specifiche disposizioni normative o che sia disposto dalle Autorità competenti.