Sul tema del consenso al trattamento dei dati personali, alla luce del nuovo Regolamento sulla protezione dei dati, ha fatto chiarezza la Suprema Corte con la sentenza del 2 Luglio 2018 n. 17278, la quale si è pronunciata sul caso di una società che offriva un servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco e al diritto del lavoro, per accedere al quale gli utenti dovevano compilare un form di raccolta dati in fondo al quale era presente la classica “casella di spunta” per il consenso al trattamento dei dati personali, senza che vi fosse alcuna specifica in ordine ad essi e senza la validazione della quale non era possibile proseguire e, conseguentemente, accedere al servizio offerto.
Con provvedimento n. 427 del 25 Settembre 2014, il Garante dichiarava l’illiceità del trattamento dei dati personali per finalità promozionali vietandone il trattamento, e prescriveva alla società di adottare le misure necessarie affinché gli interessati potessero esprimere uno specifico consenso. La società proponeva opposizione avanti il Tribunale di Arezzo, il quale si pronunciava in favore della società con sentenza poi impugnata con ricorso per cassazione da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Nelle motivazioni la Suprema Corte pone definitivamente l’accento sulle caratteristiche irrinunciabili del consenso il quale, dovendo tutelare il contraente debole dai rischi derivanti dal pericolo del trattamento in massa di dati personali a scopi commerciali, deve essere espresso liberamente e specificamente in riferimento ad ogni singolo trattamento da individuarsi in modo chiaro.
Nel respingere la nozione, piuttosto generica, di consenso adottata dal Tribunale di Arezzo e nell’accogliere l’opposizione promossa dalla Società che gestisce il sito giuridico, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell’articolo 23 del Codice della privacy, nello stabilire che il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito Internet, il quale somministri un servizio fungibile, cui l’utente possa rinunciare senza gravoso, di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti”.